Lo statuto originale dell’Associazione Donatori Ossolani di Midollo Osseo, del 15 marzo 1995, è stato modificato con l’assemblea straordinaria del giorno 27 giugno 2017 per aggiornarlo alla luce delle normative più recenti (D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i, Codice del Terzo Settore).
Il nuovo statuto è stato quindi registrato all’Agenzia delle Entrate, UT Verbania, in data 8 luglio 2019, n. 1118.
A seguito delle più recenti normative sull’associazionismo, l’Organizzazione di Volontariato “D.O.M.O. DONATORI OSSOLANI MIDOLLO OSSEO ODV“, siglabile con “D.O.M.O. ODV” ha i seguenti scopi statutari, elencati nell’articolo 1 dello statuto, raggiungibili attraverso le attività previste nell’articolo 5 dello statuto:
Art. 1 – Scopi e finalità
L’ Organizzazione Di Volontariato assume la forma di associazione non riconosciuta, apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di:
a. promuovere la donazione volontaria, gratuita, anonima e responsabile di cellule staminali emopoietiche e tutela dei diritti dei donatori;
b. promuovere l’attività di informazione sui temi della donazione, raccolta, utilizzo e trapianto di cellule staminali emopoietiche;
c. promuovere e supportare il reclutamento e l’iscrizione dei donatori nel registro nazionale dei donatori di midollo osseo (di seguito registro nazionale IBMDR) per il tramite dei registri regionali afferenti e al richiamo dei donatori su richiesta del registro stesso;
d. collaborare con il registro regionale e le sue articolazioni funzionali, con il registro nazionale IBMDR e con il centro nazionale trapianti.
Art. 5 – Attività
1. Per la realizzazione dello scopo di cui all’art. 2 e nell’intento di agire a favore di tutta la collettività, l’ODV si propone, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs.117/2017 e s.m.i., di svolgere in via esclusiva o principale la seguente attività di interesse generale: “LETTERA C: prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni”;
2. Nello specifico, a titolo esemplificativo L’O DV intende svolgere:
a. opera di stimolo della solidarietà attraverso la sensibilizzazione alla donazione delle cellule staminali emopoietiche;
b. collaborazione al reclutamento e all’iscrizione dei potenziali donatori al registro nazionale IBMDR;
c. promozione e sviluppo di attività di coordinamento tra le organizzazioni di volontariato e in particolare tra quelle della donazione delle cellule staminali emopoietiche, per una maggiore diffusione dei valori della solidarietà e per un migliore impegno del volontariato nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legge .
3· Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall’O DV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fomite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
4· L’ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del Codice. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.
5· Nel caso l’Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell’art. 13 comma 6 del D.lgs.117/2017 e s.m.i.
6. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall’Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea dei soci.
7. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l’importo stabilito dall’organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa
questa modalità di rimborso (ai sensi dell’art.17 del D.lgs.117/2017 e s.m.i.).
8. ogni forma di rapporto economico con I’ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
9· L’ODV ha l’obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell’art.18 del D.lgs.117/2017 e s.m.i.
10. L’ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l’attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al
cinquanta per cento del numero dei volontari.